Post by rougeciao tutti, mi ha chiamato un'amico per sapere se nel bracco tedesco è
ancora permesso il taglio della coda,
ha chiamato l'enci della mia provincia e hanno risposto che di preciso non
c'è nulla, che a giorni aspettano la sentenza di un ricorso al tar
visto i continui aggiustamenti delle norme, qualcuno mi sa dare una risposta
precisa e sicura?
oppure mi da un link?
grazie mille
per la serie : ditemi che non si puo tagliare così sono contenta e lui si
attacca alla coda dei suoi cani!!! ;oP
ciaciaooo ;o)
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 28 marzo 2007 Modifica all'ordinanza
12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di
cani». IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre
1987, firmata anche dall'Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n.
281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del
randagismo, in particolare all'art. 1 che stabilisce che lo Stato
promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna
gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta
convivenza tra uomo ed animale; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di
adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa
organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute
pubblica; Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione di cani»; Considerato che il taglio della
coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non
comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente
accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della
cinofilia italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1,
comma 1, lettera e), punto i) dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino
all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il
mantenimento della variabilita' genetica, la deroga al divieto
riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con
caudotomia prevista dallo standard; Considerato che il riferimento
all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281, puo' indurre ad una
non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12
dicembre 2006; Ordina: Art. 1. L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani» e' modificata nel
modo seguente: 1. all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la
parola «coda» e' inserita la seguente frase «fatta eccezione per i
cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con
caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge
di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove
consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la
prima settimana di vita»; 2. all'art. 5, comma 5 e' eliminata la frase
«ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14
agosto 1991, n. 281». La presente ordinanza e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha efficacia
sino al 13 gennaio 2008. Roma, 28 marzo 2007 Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 2, foglio